ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore ”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:
Napoli Blockchain ETS
con sede in Viale Colli Aminei, 50 – 80131 Napoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La denominazione dell’associazione potrà essere variata con delibera dell’Assemblea dei Soci.
2. L’Associazione potrà operare senza limiti territoriali, sia in ambito nazionale che internazionale e potrà aprire altre sedi anche fuori dal comune dove ha la sede legale.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’Associazione si qualifica come ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria. Essa, nel suo funzionamento, si conforma ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, mantenendo piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. Essa è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, utilità sociale e sviluppo e diffusione di tecnologie digitali prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti.
2. Nel rispetto dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’associazione potrà svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
a. Informare correttamente sui nuovi scenari delle tecnologie blockchain e cryptovalute attraverso una corretta informazione sull’uso delle stesse e favorendo un utilizzo responsabile e consapevole;
b. Organizzare e partecipare ad attività didattiche di orientamento e promozione (workshop, convegni, formazione, eventi sociali in genere);
c. Favorire attività di studio, ricerca e sviluppo utili ad implementare e sviluppare soluzioni tecniche;
d. Diffondere la conoscenza della blockchain e delle cryptovalute al fine di creare un senso di consapevolezza sull’utilità di tali tecnologie nella vita di tutti i giorni, esaltandone i lati positivi e aiutando i soci e non, a capirne i limiti per evitare gli abusi;
e. Promuovere la tecnologia blockchain come veicolo per l’inclusione sociale, per il rafforzamento della partecipazione civica e per l’implementazione di sistemi trasparenti di voto elettronico e governance;
f. Promuovere attività di adesione ad altri organismi e associazioni con finalità simili;
g. Supportare il Comune di Napoli nello sviluppo, diffusione ed implementazione dell’utilizzo della tecnologia blockchain e delle cryptovalute.
ART. 3 – (Soci)
1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
4. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Gli associati si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Benemeriti:
a. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci;
b. Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
c. Benemeriti: sono persone nominate tali dall’ Assemblea dei Soci per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
6. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, a rispettare il presente statuto e il regolamento interno. I soci si impegnano a versare la quota associativa, le cui modalità saranno definite nel regolamento.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Tutti i soci sono tenuti a non danneggiare in alcun modo l’Associazione od i singoli associati.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
i. Assemblea dei Soci;
ii. Consiglio Direttivo;
iii. Presidente;
iv. Vice Presidente;
v. Segretario;
vi. Tesoriere.
2. Tutti gli organi direttivi dell’Associazione sono elettivi, le cariche assunte a titolo gratuito e della durata di 2 anni. Possono essere confermati alla scadenza del mandato anche per più volte.
3. Qualora sia necessario, l’Assemblea dei soci potrà nominare un Revisore dei Conti o un collegio di Revisori.
ART. 7 – (Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea dei Soci è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario.
4. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L’Assemblea dei soci può avvenire anche in video conferenza.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci deve:
i. Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
ii. Fissare l’importo della quota sociale annuale;
iii. Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
iv. Approvare il regolamento interno;
v. Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
vi. Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non è ammessa delega di voto per gli associati.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno).
4. L’Assemblea dei Soci straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri tra i soci Fondatori, eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dei Soci; redige e presenta all’Assemblea dei Soci il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo, salvo che l’Assemblea dei Soci, al momento della nomina dello stesso, non abbia determinato di attribuire tale funzione ad un proprio nominato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo può avvenire anche in video conferenza.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Vice-Presidente)
1. Il Vice-Presidente ha funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Gli sono attribuiti, per tutta la durata della carica, la capacità sostanziale di impegnare l’Associazione ed i medesimi poteri di rappresentanza spettanti al Presidente.
ART. 14 – (Segretario)
1. Il Segretario ha funzione di coordinamento ed esecuzione dell’attività associativa. Egli provvede al disbrigo della corrispondenza ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
ART. 15 – (Tesoriere)
1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta e della conservazione dei documenti amministrativi e contabili ed, in genere, degli atti concernenti la vita dell’Associazione, e predispone il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione. Egli è responsabile della gestione amministrativa dell’associazione. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 16 – (Libri sociali obbligatori)
1. L’Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.
ART. 17 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione confluiscono in un Fondo Comune costituito da:
a. Quote e contributi degli associati, la cui misura è determinata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b. Contributi di privati e aziende;
c. Eredità, donazioni e legati;
d. Altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. Le somme costituenti il Fondo Comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere conservate in Bitcoin o altre Cryptovalute, adottando tutti i criteri che ne garantiscono trasparenza, sicurezza e indipendenza e per la quota parte in valuta legale non convertita in criptovalute in un apposito conto corrente bancario con operatività on-line. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del conto a tutti gli Associati potrà essere consentito di verificare le movimentazioni e le giacenze del conto corrente con le modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni bancarie.
ART. 18 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 19 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. Tuttavia, l’Assemblea dei soci può deliberarne lo scioglimento anticipato. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20 – (Norma di rinvio)
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto in Napoli il giorno 19 Marzo 2019.